In base alla vigente normativa (D.P.R. N° 380/2001, art. 30), non va allegato il certificato di destinazione urbanistica agli atti tra vivi, sia pubblici che privati, aventi oggetto costituzione o trasferimento o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni “[…] quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a mq. 5.000”.
Si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, non è più possibile il rilascio di certificati di destinazione urbanistica destinati a enti pubblici o gestori di pubblici servizi.